Art. 10.
                        Buono socio-sanitario
    1.  L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie  locali  e'  autorizzato  a  promuovere,  anche  mediante i
comuni,  interventi  di carattere innovativo e sperimentale in ambito
socio-sanitario  da  realizzare  attraverso l'attribuzione, in base a
livelli   di   reddito   predeterminati,  di  erogazioni  finanziarie
denominate  buoni  socio-sanitari,  da  corrispondere  con  carattere
periodico,  in  alternativa  alle  prestazioni di natura residenziale
eventualmente  dovute,  ai  sensi  della  vigente normativa, a nuclei
familiari   i   quali   comprendano  nel  loro  ambito,  anziani  non
autosufficienti o disabili gravi.
    2.  Il  buono  puo' essere, altresi' impiegato dalla famiglia per
l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in
favore  dei  medesimi  soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed
organismi  no  profit,  accreditati  secondo strumenti e modalita' in
grado  di  consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una
gamma   di  prestazioni  determinate  riconducibili  alla  condizione
dell'utente  medesimo, nonche' una concreta ed effettiva verifica, in
rapporto   alla  natura  delle  prestazioni  stesse  richieste  dalla
famiglia,  sull'appropriatezza  dell'intervento,  sulla  qualita' dei
comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori.
    3.  L'importo  del  buono  non  puo',  in ogni caso, superare per
ciascuno  dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave,
l'ammontare  dell'indennita'  di accompagnamento predeterminata dalla
disciplina vigente in materia.
    4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta
dell'assessore  per  la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  vengono  determinati  i  livelli  di  reddito complessivi del
nucleo  familiare,  le  modalita' per l'accesso al buono e per il suo
utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonche' il
sistema  di  accreditamento  degli organismi eroganti unitamente agli
strumenti di verifica e controllo;