Art. 10. Buono socio-sanitario 1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e' autorizzato a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel loro ambito, anziani non autosufficienti o disabili gravi. 2. Il buono puo' essere, altresi' impiegato dalla famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed organismi no profit, accreditati secondo strumenti e modalita' in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione dell'utente medesimo, nonche' una concreta ed effettiva verifica, in rapporto alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia, sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualita' dei comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori. 3. L'importo del buono non puo', in ogni caso, superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave, l'ammontare dell'indennita' di accompagnamento predeterminata dalla disciplina vigente in materia. 4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalita' per l'accesso al buono e per il suo utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonche' il sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli strumenti di verifica e controllo;