Art. 11. Madri di giorno 1. Per «madre di giorno» s'intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternita' o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o piu' minori appartenenti ad altri nuclei familiari in eta' da asilo nido. 2. Le associazioni di solidarieta' familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilita' genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella gia' posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuita' della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilita' civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio. 3. La madre di giorno svolge la propria attivita' senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento. 4. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, vaucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accreditamento e' effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge. 5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono: a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformita' a quanto stabilito al comma 3;. b) le procedure e le modalita' d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno; c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno; d) le modalita' di verifica periodica della qualita' del servizio.