Art. 11.
                           Madri di giorno
    1.  Per  «madre di giorno» s'intende una casalinga in possesso di
un'esperienza   abilitante,   conseguita   attraverso   la  personale
esperienza   della   maternita'   o  attraverso  apposite  esperienze
formative,  che  durante il giorno assista e contribuisca ad educare,
fornendo  le  cure  materne  e familiari nel proprio domicilio, uno o
piu'  minori  appartenenti ad altri nuclei familiari in eta' da asilo
nido.
    2.  Le  associazioni  di solidarieta' familiare, ad esclusione di
quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22
e  gli  enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza
di  sostegno  alle  responsabilita'  genitoriali  possono  promuovere
l'esperienza  delle  madri  di  giorno,  fornire  loro  la necessaria
preparazione  o integrare quella gia' posseduta, assisterle sul piano
amministrativo  e  tecnico,  garantire  la continuita' della presa in
cura  del  minore  nel  caso  di  malattia  o impedimento, fornire le
necessarie  consulenze  in  campo psicopedagogico, assumere gli oneri
derivanti  dalle coperture assicurative per la responsabilita' civile
verso  terzi  e  provvedere  alla fornitura dei beni strumentali o di
consumo necessari allo svolgimento del servizio.
    3.  La madre di giorno svolge la propria attivita' senza ricevere
alcun   compenso  dalle  famiglie  degli  utenti,  che  versano  alle
associazioni   ed   alle   organizzazioni   di  cui  al  comma  2  un
corrispettivo  per  il  servizio  ricevuto  determinato  in misura da
consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.
    4.  I  comuni  possono  erogare alle famiglie, secondo livelli di
reddito  e criteri di attribuzione predeterminati, vaucher spendibili
presso  le  associazioni  e  gli  enti di cui al comma 2, accreditati
presso   la  stessa  amministrazione  comunale  mediante  stipula  di
apposita  convenzione.  L'accreditamento  e'  effettuato per tutte le
associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti
dalla presente legge.
    5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:
      a) la  determinazione  del  corrispettivo  relativo al servizio
ricevuto in conformita' a quanto stabilito al comma 3;.
      b) le  procedure  e  le  modalita' d'integrazione tra i servizi
pubblici  all'infanzia,  i  servizi  socio-assistenziali ed i servizi
delle madri di giorno;
      c) gli  standard  minimi  di esperienza o formazione abilitante
per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;
      d) le  modalita'  di  verifica  periodica  della  qualita'  del
servizio.