Art. 12.
               Attivita' di formazione ed informazione
    1.   La   Regione,   nell'ambito   dell'attivita'  di  formazione
professionale  di  sua  competenza e preferibilmente con l'intervento
dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia:
      a) programmi  rivolti prioritariamente alle donne in materia di
aggiornamento   e   riconversione   professionale  per  agevolare  il
reinserimento  nel  mondo  del lavoro della persona che ha interrotto
l'attivita'  lavorativa  per  motivi  di  maternita'  o di cura di un
componente del nucleo familiare;
      b) corsi di formazione per portatori di handicap;
      c) corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei
servizi     socio-educativi     e    socio-assistenziali    coinvolti
nell'attuazione della presente legge.
    2.  La  Regione  riconosce  e sovvenziona i servizi alla famiglia
erogati  da  soggetti  pubblici  e  privati  accreditati per svolgere
attivita'  di  informazione  e  formazione  sulla  vita  coniugale  e
familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternita'
e  della  paternita'.  I  consultori  familiari  pubblici  e  privati
autorizzati  realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro
ruolo  di  coniugi  e  di  genitori,  nonche'  programmi formativi ed
informativi  riguardanti  la  procreazione  responsabile,  rivolti  a
gruppi  omogenei  di  popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono
offerte  modalita'  di  sostegno  e di consulenza personalizzata, che
garantiscano  la  liberta'  di scelta procreativa, nel rispetto della
deontologia  professionale degli operatori e delle convinzioni etiche
e  della  integrita'  psicofisica  delle persone. Nell'ambito di tali
programmi  e', altresi', data adeguata informazione sui diritti della
donna  in  stato  di  gravidanza  e  sui  servizi  socio-sanitari  ed
assistenziali  esistenti  sul  territorio  a  favore del bambino ed a
tutela dei suoi diritti.