Art. 12. Attivita' di formazione ed informazione 1. La Regione, nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale di sua competenza e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia: a) programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attivita' lavorativa per motivi di maternita' o di cura di un componente del nucleo familiare; b) corsi di formazione per portatori di handicap; c) corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della presente legge. 2. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attivita' di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternita' e della paternita'. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonche' programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalita' di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la liberta' di scelta procreativa, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori e delle convinzioni etiche e della integrita' psicofisica delle persone. Nell'ambito di tali programmi e', altresi', data adeguata informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.