Art. 13.
                 Tutela dell'equilibrio psico-fisico
                dei bambini nelle strutture sanitarie
    1.  Al  fine di garantire l'equilibrio e il benessere psicofisico
del  bambino,  i  presidi  sanitari  pubblici e privati convenzionati
della  Regione  garantiscono, sia nelle modalita' organizzative della
degenza,       sia       nell'attuazione       degli       interventi
diagnostico-terapeutici,   il   rispetto  delle  esigenze  affettive,
cognitive ed espressive proprie dell'eta' del bambino, facilitando la
continuita'  del  rapporto  con la famiglia, nonche' per i bambini in
eta' scolare, con la classe frequentata.
    2.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui al comma 1, in
tutti  i  reparti pediatrici sono individuate modalita' organizzative
atte a permettere:
      a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro
fiducia  affettivamente  legata  al  bambino,  nell'intero arco delle
ventiquattro   ore,  consentendo  il  riposo  accanto  al  bambino  e
garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;
      b) la presenza dei genitori, o persona di loro liducia, durante
la  visita  medica  di  reparto,  all'atto  dei prelievi per esami di
laboratorio,  le  medicazioni ed altre attivita' terapeutiche purche'
precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;
      c) l'attivita'    ludico-espressiva    del   bambino   con   la
destinazione.  di  una  stanza  del  reparto a sala giochi fornita di
quanto  necessario  allo  svago  e  con l'adozione di tutte le misure
idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita.
    3.  I  medici  del  reparto  ed il personale infermieristico sono
tenuti  a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il
decorso  della  malattia,  sulle  prestazioni  mediche cui il bambino
sara'  sottoposto  e  sui  tempi  di attuazione nonche' a favorire un
rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria
dell'ospedale  organizza corsi di formazione per il personale adibito
ai reparti di pediatria.
    4.  Presso ogni reparto di pediatria e' assicurata la presenza di
uno   psicologo  che  offra  assistenza  ai  bambini  e  ai  genitori
nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.
    5.  Le  disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili,
valgono  anche  per  le  attivita' ambulatoriali e di day hospital di
tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.