Art. 14.
              Coordinamento degli orari, pianificazione
                   dei servizi e banche del tempo
    1.  Al  fine  di  agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed
assistenza  familiare,  armonizzando  il  funzionamento  dei  servizi
locali  con  le  esigenze  complessive  di  convivenza  proprie della
famiglia,  l'assessorato  della  famiglia,  delle politiche sociali e
delle  autonomie  locali  promuove,  nel  rispetto  delle  competenze
regolamentari   e   di  programmazione  delle  autonomie  locali,  le
iniziative  di  studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire
la  costituzione  di banche del tempo, nonche' il coordinamento degli
orari  e delle modalita' di funzionamento degli esercizi commerciali,
dei  servizi  pubblici,  delle  istituzioni educative e scolastiche e
dell'apertura    al    pubblico   degli   uffici   periferici   delle
amministrazioni  pubbliche. Per «banche del tempo» si intendono forme
di  organizzazione  mediante  le quali persone disponibili ad offrire
gratuitamente parte del proprio tempo per attivita' di cura, custodia
ed  assistenza  vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in
condizione   di   bisogno  attraverso  associazioni  di  solidarieta'
familiare.
    2.  L'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie  locali  promuove, altresi', iniziative sperimentali per la
stipula  di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali
che prevedano forme di articolazione delle attivita' lavorative volte
a  conciliare  tempi  di  vita e tempi di lavoro, anche in attuazione
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
    3.  L'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie  locali  e' autorizzato a concedere ai comuni un contributo
pari  al  50  per  cento,  e per un importo comunque non superiore ai
25.000  euro,  delle  spese  da  sostenere  per  lo svolgimento degli
incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.
    4.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della legge di
bilancio  l'assessore  per  la  famiglia,  le  politiche sociali e le
autonomie  locali  fissa  criteri  e  modalita'  per l'erogazione dei
contributi   di   cui  al  comma  3,  prevedendo  altresi'  le  linee
prioritarie  d'intervento  per  le banche del tempo gia' costituite e
provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del
tempo.