Art. 14. Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo 1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonche' il coordinamento degli orari e delle modalita' di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per «banche del tempo» si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attivita' di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarieta' familiare. 2. L'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresi', iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attivita' lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53. 3. L'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e' autorizzato a concedere ai comuni un contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali fissa criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresi' le linee prioritarie d'intervento per le banche del tempo gia' costituite e provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.