Art. 15.
                      Sportelli per la famiglia
    1.  I  comuni,  singoli  e associati, attivano, nell'ambito delle
risorse  destinate  dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli
per  la  famiglia, che assicurino attivita' di supporto per agevolare
la  conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e
locali  in  materia  di  politiche  familiari  e l'accesso ai servizi
rivolti ai nuclei familiari.
    2.  Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione,
individuano  forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia
ed  i  servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unita'
sanitarie  locali  e degli altri enti pubblici che svolgono attivita'
di  interesse  per  i nuclei familiari al fine di fornire un supporto
complessivo alla famiglia.
    3.  Le  forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate
con  deliberazione  della  giunta  regionale,  sentite  le competenti
commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana.