Art. 15. Sportelli per la famiglia 1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attivita' di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari. 2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attivita' di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia. 3. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana.