Art. 16. Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarieta' familiare 1. In attuazione del principio di sussidiarieta' la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarieta' familiare rivolte a: a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie; b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia; c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attivita' di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un registro regionale delle associazioni di solidarieta' familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'Art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 3. Le associazioni di solidarieta' familiare iscritte nel registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'Art. 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprieta' della Regione, degli enti locali, delle aziende unita' sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 4. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di tenuta del registro, nonche' l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.