Art. 16.
        Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo
                      di solidarieta' familiare
    1.  In  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta' la Regione
riconosce  e  valorizza  le  associazioni  di  solidarieta' familiare
rivolte a:
      a) dare  impulso  e  attivare  esperienze  di autorganizzazione
sociale delle famiglie;
      b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione
della famiglia;
      c) favorire   il   mutuo   aiuto   nel   lavoro   domestico   e
nell'attivita'  di cura familiare anche attraverso le madri di giorno
e le banche del tempo.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1 e' istituito presso
l'assessorato   della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e  delle
autonomie   locali   un  registro  regionale  delle  associazioni  di
solidarieta'  familiare  al quale accedono le associazioni che, oltre
al  rispetto dei requisiti statutari previsti dall'Art. 3 della legge
7 dicembre  2000,  n.  383 per le associazioni di promozione sociale,
assicurino il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
    3.   Le  associazioni  di  solidarieta'  familiare  iscritte  nel
registro  regionale  possono stipulare le convenzioni di cui all'Art.
11,   partecipano   attraverso  proprie  rappresentanze  nelle  forme
previste   dagli   atti   di   programmazione  regionale  in  materia
socio-assistenziale  e  socio-sanitaria,  alla  progettazione  e alla
gestione  dei  servizi,  possono  beneficiare  dell'utilizzo mediante
comodato  gratuito  di  beni  mobili  dismessi  o di beni immobili in
proprieta'  della  Regione,  degli  enti locali, delle aziende unita'
sanitarie  locali  e  di  ogni altro ente di cui all'Art. 1, comma 1,
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
    4.  Con  decreto  dell'assessore  per  la  famiglia, le politiche
sociali  e  le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, sono disciplinate le
modalita'   di   tenuta   del   registro,   nonche'   l'iscrizione  e
cancellazione dallo stesso.