Art. 17.
            Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione
    1.  Al  fine  di  consentire una permanente implementazione delle
politiche  regionali  socio-assistenziali  e  socio-  sanitarie,  nel
quadro  di  un  crescente  livello  d'integrazione  e di qualita' del
sistema  di welfare regionale e locale, l'assessorato della famiglia,
delle  politiche  sociali  e  delle autonomie locali e' autorizzato a
finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attivita' di comunicazione
o   divulgazione   concernenti  l'analisi  sociale,  socio-economica,
socio-culturale  e  statistica del contesto regionale, l'elaborazione
di  innovativi  modelli  gestionali  dei  servizi o degli interventi,
l'elaborazione  e  l'utilizzo  di  sistemi  di verifica e rilevamento
della  qualita'  prodotta  e  percepita,  l'impatto  delle  politiche
adottate,  la  promozione  e  la  diffusione  di  tematiche  comunque
inerenti il sistema di protezione sociale.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1 l'assessorato della
famiglia,  delle  politiche  sociali e delle autonomie locali stipula
direttamente   convenzioni   con   singoli   esperti   di  comprovata
qualificazione  ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no
profit operanti nei settori di riferimento.