Art. 17. Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione 1. Al fine di consentire una permanente implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio- sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualita' del sistema di welfare regionale e locale, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e' autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attivita' di comunicazione o divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi, l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della qualita' prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di protezione sociale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no profit operanti nei settori di riferimento.