Art. 18.
               Osservatorio permanente sulle famiglie
    1.  E'  istituito  presso  l'assessorato  della  famiglia,  delle
politiche  sociali e delle autonomie locali l'osservatorio permanente
sulle famiglie, di seguito denominato osservatorio.
    2. L'osservatorio, in particolare:
      a) studia  e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di
violenza,    di    monoparentalita',   nonche'   del   rapporto   tra
responsabilita'  familiari,  impegni  lavorativi e accesso ai servizi
socio-educativo-assistenziali;
      b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie
realizzati  dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici
e privati, da gruppi e associazioni;
      c) presenta  agli  organi  regionali  proposte sulla politica a
sostegno della famiglia;
      d) esprime  pareri  in  ordine ai provvedimenti concernenti gli
strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano
interesse per la famiglia.
    3.    La    composizione    dell'osservatorio    e'   determinata
dall'assessorato  della  famiglia,  delle  politiche  sociali e delle
autonomie  locali,  il  quale  assicura  la  presenza,  di funzionari
dell'assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente
interessate   e   di   esperti   scelti   fra  docenti  universitari,
rappresentanti   delle   associazioni  di  solidarieta'  familiare  e
rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.
    4.  L'osservatorio,  per  lo  svolgimento  dei propri compiti, si
avvale   delle   strutture   regionali   di   ricerca   ed   analisi.
L'osservatorio,  previa apposita convenzione, puo' avvalersi anche di
enti specializzati e di istituti universitari.