Art. 18. Osservatorio permanente sulle famiglie 1. E' istituito presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato osservatorio. 2. L'osservatorio, in particolare: a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalita', nonche' del rapporto tra responsabilita' familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali; b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni; c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia; d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia. 3. La composizione dell'osservatorio e' determinata dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza, di funzionari dell'assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarieta' familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province. 4. L'osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'osservatorio, previa apposita convenzione, puo' avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.