Art. 3. Interventi e garanzie creditizie 1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati. 2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono: a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non piu' di un anno dalla richiesta; b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o piu' dei seguenti soggetti: 1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente; 2) persona non autosufficiente; c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o piu' dei seguenti soggetti: 1) figlio minore di eta'; 2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente; 3) malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 e' dovuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o piu' anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale. 5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali. 6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonche' le modalita' attuative dell'intervento di cui al presente articolo.