Art. 3.
                  Interventi e garanzie creditizie
    1.  Al  fine  di  superare  gli ostacoli di natura economica alla
formazione  di  nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei
familiari  in  condizione  di  temporaneo  e  particolare disagio, la
Regione  interviene  con  contributi  per  l'abbattimento  parziale o
totale  degli  interessi  su  prestiti  quinquennali  di  importo non
superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito
predeterminati.
    2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono:
      a) coppie  che  intendano  contrarre matrimonio entro un anno o
che lo abbiano contratto da non piu' di un anno dalla richiesta;
      b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o
piu' dei seguenti soggetti:
        1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
        2) persona non autosufficiente;
      c) famiglie  monoparentali con a carico e convivente, da almeno
un anno, uno o piu' dei seguenti soggetti:
        1) figlio minore di eta';
        2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
        3)  malato  psichico  o  persona portatrice di grave handicap
fisico o psichico.
    3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c)
punto  3,  il  contributo  di  cui  al comma 1 e' dovuto anche per la
ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze
della persona portatrice di handicap.
    4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle
famiglie  che,  successivamente  alla  loro costituzione, decidono di
accogliere  ed  accudire uno o piu' anziani, parenti in linea diretta
di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo
vitale.
    5.  Per  le  finalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'assessorato
della  famiglia,  delle politiche sociali e delle autonomie locali e'
autorizzato  a  stipulare  apposite convenzioni con istituti bancari,
enti finanziari, assicurativi o previdenziali.
    6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta
dell'assessore  per  la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali,  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  sono  fissati  i  limiti  e  le  fasce  di reddito nonche' le
modalita' attuative dell'intervento di cui al presente articolo.