Art. 4. Interventi abitativi 1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprieta' indivisa, nel rispetto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio e' condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio. 2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni. 3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 e' destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonche' alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza. 4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concetto con l'assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri: a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare; b) carico familiare; c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori. 5. A valere sui fondi di cui all'Art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e' autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. Con decreto del medesimo assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonche' dell'eta' dei componenti della famiglia di nuova costituzione.