Art. 4.
                        Interventi abitativi
    1.  I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o
sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia
nella  Regione,  prevedono  una  riserva  pari  al 20 per cento degli
alloggi  da realizzare per l'assegnazione in proprieta' indivisa, nel
rispetto,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972,  n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle
coppie  che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto
nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio e' condizionata
all'effettiva celebrazione del matrimonio.
    2.   Le  commissioni  di  assegnazione  alloggi,  previste  dalla
normativa  vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le
procedure   successive   all'emanazione  dei  bandi,  procedono  alla
verifica  dei  requisiti,  di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli
assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base
delle sole autocertificazioni.
    3.  Il  20  per cento delle quote di riserva individuato ai sensi
del  comma  1  e'  destinato  a  famiglie monoparentali con almeno un
figlio minorenne convivente, nonche' alle donne che possono inoltrare
istanza durante il periodo di gravidanza.
    4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta
dell'assessore  per  la famiglia, le politiche sociali e le autonomie
locali,  di  concetto  con  l'assessore  per i lavori pubblici, entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, sono
determinate  le modalita' di compilazione delle liste di cui al comma
3 sulla base dei seguenti parametri:
      a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
      b) carico familiare;
      c) costituzione  o  mantenimento  della residenza presso comuni
ubicati nelle isole minori.
    5.  A  valere  sui fondi di cui all'Art. 46, comma 2, della legge
27 dicembre  2002,  n. 289, l'assessore per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali e' autorizzato ad intervenire in favore
delle  famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli
interessi  sui  prestiti  per  l'acquisto  della  prima casa mediante
limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere
dall'esercizio  finanziario  2003. Con decreto del medesimo assessore
si  determinano  i  criteri  ed  i parametri per l'individuazione dei
soggetti  beneficiari.  Nei  parametri  si  tiene, comunque, conto di
quanto  previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonche' dell'eta'
dei componenti della famiglia di nuova costituzione.