Art. 5. Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile 1. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. 2. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalita' di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la liberta' delle scelte procreatrici nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' psicofisica delle persone. 3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a: a) favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la, madre alla interruzione della gravidanza; b) prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro; c) garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della abortivita' spontanea; d) predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarieta' familiare; e) prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternita' e maternita' responsabile; f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento; g) garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di poverta' e di marginalita' configuri condizioni di rischio educativo per i figli.