Art. 5.
             Interventi per il sostegno e la promozione
                   della procreazione responsabile
    1.  E'  fatto  obbligo  pariteticamente  ai consultori pubblici e
privati  convenzionati  di  assicurare  la realizzazione di programmi
informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi
omogenei di popolazione.
    2.  Nell'ambito  di  tali  programmi  sono  offerte  modalita' di
sostegno  e  consulenza  personalizzata  che garantiscano la liberta'
delle  scelte  procreatrici  nel  rispetto delle convinzioni etiche e
dell'integrita' psicofisica delle persone.
    3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a:
      a) favorire  la  prevenzione  e  la  rimozione  delle cause che
possono indurre la, madre alla interruzione della gravidanza;
      b) prevenire  le  cause  di  potenziale fattore di danno per il
nascituro;
      c) garantire  gli  interventi  finalizzati  alla prevenzione ed
alla cura della abortivita' spontanea;
      d) predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede,
un  piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale
e  sanitario,  utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il
ruolo delle associazioni di solidarieta' familiare;
      e) prevedere   programmi   ed  effettuare  interventi  relativi
all'affido  familiare  ed  all'adozione,  intesi come esercizio della
paternita' e maternita' responsabile;
      f) garantire  l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi
che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
      g) garantire  assistenza  pedagogica alle famiglie il cui stato
di  poverta'  e  di  marginalita'  configuri  condizioni  di  rischio
educativo per i figli.