Art. 6.
            Tutela della maternita' e della vita nascente
    1.  La  Regione  tutela  la maternita' e sostiene il diritto alla
vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a:
      a) prevenire     le    difficolta'    che    possano    indurre
all'interruzione   di  gravidanza  con  aiuti  economici  o  fornendo
ospitalita', alla madre presso famiglie o case alloggio;
      b) assicurare  la continuita' dell'assistenza dall'inizio della
gravidanza fino all'allattamento;
      c) favorire  un  nuovo  rapporto  tra partorienti e istituzioni
socio-sanitarie, affinche' il parto e il puerperio siano vissuti come
eventi naturali;
      d) assicurare al bambino; in ambito ospedaliero, la continuita'
del rapporto familiare affettivo.
    2.  Le  aziende  ospedaliere e le aziende unita' sanitarie locali
organizzano  corsi  di  preparazione al parto al fine di offrire alle
donne  appropriate  informazioni  sulla  gravidanza, nei suoi aspetti
psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.
    3.   L'Assessore   per  la  sanita'  definisce  un  programma  di
interventi riguardanti:
      a) la  difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire
il  rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti
o variazioni di pressione;
      b) l'assistenza  durante la gravidanza, a scadenze programmate,
per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;
      c) la  predisposizione del servizio di parto a domicilio per le
gestanti che ne facciano richiesta purche' siano garantite condizioni
igienico  sanitarie  di  assoluta  sicurezza  per  la  madre e per il
nascituro.
    4.  Sulla  base  di programmi di riorganizzazione strutturale dei
reparti  di  maternita',  le  aziende  unita'  sanitarie  locali e le
aziende ospedaliere allestiscono:
      a) sale  parto  dotate  di  tutte  le attrezzature necessarie a
garantite  all'evento  nascita,  ed  al  parto la massima serenita' e
naturalezza;
      b) spazi  singoli  per  il  travaglio e il puerperio tendenti a
riprodurre  la  situazione  domiciliare  e  a  garantire  la presenza
continuativa di entrambi i genitori;
      c) reparti   di   patologia   neonatale   attigui   ai  reparti
ostetricia;
      d) una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle
esperienze.
    5.  Al  fine  di  garantire  e  promuovere  la  riduzione  ed  il
superamento  degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per
le  famiglie meno abbienti, l'assessore per la famiglia, le politiche
sociali  e  le autonomie locali e' autorizzato ad erogare un bonus di
1.000  euro  per  ogni  nascituro, sulla base di parametri reddituali
predeterminati  ed in conformita' alle competenze in materia delegate
dallo Stato alle autonomie locali.