Art. 6. Tutela della maternita' e della vita nascente 1. La Regione tutela la maternita' e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a: a) prevenire le difficolta' che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalita', alla madre presso famiglie o case alloggio; b) assicurare la continuita' dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento; c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinche' il parto e il puerperio siano vissuti come eventi naturali; d) assicurare al bambino; in ambito ospedaliero, la continuita' del rapporto familiare affettivo. 2. Le aziende ospedaliere e le aziende unita' sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento. 3. L'Assessore per la sanita' definisce un programma di interventi riguardanti: a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione; b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio; c) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purche' siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro. 4. Sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternita', le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono: a) sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantite all'evento nascita, ed al parto la massima serenita' e naturalezza; b) spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori; c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti ostetricia; d) una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle esperienze. 5. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e' autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformita' alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali.