Art. 7.
         Concorso alle spese per le adozioni internazionali
    1.  L'assessore  per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  e le
autonomie  locali  e'  autorizzato, a concedere contributi fino al 50
per   cento   delle  spese  sostenute  dalla  famiglia  adottiva  per
respletamento delle procedure di adozione internazionale.
    2.  Con  decreto  da  emanarsi  entro 120 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge l'assessore per la famiglia, le politiche
sociali  e  le  autonomie  locali  determina i criteri e le modalita'
attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.