Art. 7. Concorso alle spese per le adozioni internazionali 1. L'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e' autorizzato, a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per respletamento delle procedure di adozione internazionale. 2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalita' attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.