Art. 8.
              Interventi per il sostegno alle relazioni
             familiari ed alle responsabilita' educative
    1.  Al  fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto
espressi  dalla  famiglia,  sia  sotto  il profilo dell'armonia delle
relazioni   familiari   che   dell'assunzione  delle  responsabilita'
educative,  l'assessorato  della  famiglia, delle politiche sociali e
delle  autonomie  locali  e'  autorizzato  a concedere, in favore dei
consultori  del  servizio sanitario, di quelli privati convenzionati,
delle  istituzioni  scolastiche  e delle associazioni di solidarieta'
familiare   appositamente   accreditate,  contributi  finalizzati  al
rilancio  degli  interventi  sociali  ed educativi complementari alle
prestazioni  sanitarie e sociali a rilievo sanitario gia' erogate dai
consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Tali interventi devono prevedere in particolare:
      a) iniziative  d'informazione  e formazione rivolte ai genitori
ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;
      b) promozione  ed organizzazione di momenti formativi misti tra
genitori e tra genitori e figli;
      c) iniziative  d'informazione  e  formazione,  da  svolgersi in
collatorazione  con  gli  organi collegiali della scuola, finalizzate
all'aggiornamento  degli  insegnanti,  al  confronto  educativo con i
genitori   ed   al  coinvolgimento  di  questi  ultimi  in  attivita'
laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;
      d) sostegno  all'assunzione  delle responsabilita' genitoriali,
mediante   programmi   educativi   individualizzati  con  l'eventuale
supporto  di  personale  qualificato  messo a disposizione dagli enti
pubblici;
      e) interventi  di  mediazione  familiare  nei  casi  di  gravi,
difficolta' relazionali nel rapporto di coppia;
      f) consulenza   legale   sul   diritto   di   famiglia  per  le
separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.
    3.  Con  decreto  dell'assessore  per  la  famiglia, le politiche
sociali   e   le  autonomie  locali,  adottato  entro  trenta  giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e
modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo
prevedendo, altresi', le linee prioritarie d'intervento.