Art. 8. Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilita' educative 1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilita' educative, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e' autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di solidarieta' familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario gia' erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Tali interventi devono prevedere in particolare: a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative; b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli; c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collatorazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attivita' laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche; d) sostegno all'assunzione delle responsabilita' genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici; e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi, difficolta' relazionali nel rapporto di coppia; f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali. 3. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresi', le linee prioritarie d'intervento.