Art. 9. Centri di accoglienza 1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico. 2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio e' tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno. 3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori. 4. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalita' di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.