Art. 9.
                        Centri di accoglienza
    1.  La  Regione  eroga contributi per la copertura delle spese di
primo  impianto  alle associazioni di donne che organizzano centri di
accoglienza  per  donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i
loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.
    2.  I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al
ricovero  diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il
cui  domicilio  e' tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo
di residenza per un periodo massimo di un anno.
    3.  I  centri  di  accoglienza  forniscono  assistenza  legale  e
psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento
lavorativo,  sociale  e  scolastico delle vittime di maltrattamenti e
dei loro figli minori.
    4.  Con  decreto  dell'assessore  per  la  famiglia, le politiche
sociali  e  le  autonomie  locali  sono  determinate  le modalita' di
attuazione degli interventi di cui al presente articolo.