Art. 16.
    Modifiche all'allegato B del regolamento regionale n. 1/2002

    1. All'allegato  B  del  regolamento  regionale  n.  1/2002,  nel
dipartimento «Istituzionale», sono apportate le seguenti modifiche:
      a) nelle  competenze della Direzione regionale «Attivita' della
presidenza», il secondo periodo e' soppresso;
      b) dopo  la Direzione regionale «Attivita' della presidenza» e'
inserita  la seguente Direzione regionale con le relative competenze:
«Affari  giuridici  e  legislativi».  Svolge  attivita'  di  supporto
tecnico-giuridico,  in collegamento con i dipartimenti, nelle diverse
fasi  del  procedimento  legislativo e regolamentare, assicurando, in
particolare:  l'elaborazione,  la revisione ed il coordinamento delle
proposte  di  legge  e  di  regolamento  da  sottoporre  alla Giunta;
l'analisi   preventiva   dei   progetti  di  atti  normativi  per  la
valutazione   della   congruita'   e  degli  effetti  dell'intervento
normativo  (Analisi  d'impatto  della regolazione: AR) nonche' per la
verifica    dell'incidenza   sull'ordinamento   preesistente,   della
legittimita'  e  della  coerenza con le tecniche redazionali (Analisi
tecnico-normativa:   ATN);   la   partecipazione  alle  sedute  delle
commissioni consiliari e del Consiglio in occasione della discussione
di  progetti  di leggi regionali, anche al fine della predisposizione
di  emendamenti  richiesti  dalla  Giunta. Effettua studi e ricerche,
approfondendo    problematiche   di   grande   rilievo   in   materia
giuridico-legislativa;  esamina  e  valuta,  in collaborazione con le
strutture  regionali  competenti,  la normativa dell'Unione europea e
dello Stato, anche in fase di elaborazione, ai fini della definizione
della   posizione   delle   regioni   nelle   sedi  istituzionali  di
concertazione e di raccordo a livello nazionale nonche' ai fini della
salvaguardia  delle  competenze  regionali.  Assicura  una  periodica
informazione  giuridica  agli  organi  e alle strutture della Regione
anche  mediante  la  redazione  e  diffusione di rassegne normative e
giurisprudenziali  e  gestisce  la  biblioteca giuridica. Assicura la
consulenza  giuridica  attraverso la redazione di pareri di carattere
generale  sull'interpretazione  della legislazione vigente nonche' la
consulenza  e  l'assistenza  tecnica per la redazione di atti di alta
amministrazione su richiesta degli organi della Regione.
    2. All'allegato  B  del  regolamento  regionale  n.  1/2002,  nel
dipartimento «Economico e occupazionale»:
      a) sono    aggiunte    le    seguenti   strutture   direzionali
dipartimentali   di   staff   a   responsabilita'   dirigenziale  per
l'espletamento delle funzioni caratteristiche:
        «Coordinamento delle politiche europee»;
        «Nucleo   di   valutazione   e  verifica  degli  investimenti
pubblici»;
      b) nelle  competenze  della direzione regionale «Programmazione
economica» e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Promuove tutte
le  iniziative  per  l'utilizzo  dei  fondi  comunitari connessi alle
politiche di coesione».
    3. All'allegato B del regolamento regionale n.1/2002, nell'elenco
delle Funzioni caratteristiche sono aggiunte le seguenti:
      «Coordinamento     delle     politiche    europee»:    assicura
l'integrazione  fra le politiche europee di coesione, di cooperazione
e  settoriali,  coordina i referenti regionali per l'attuazione delle
politiche  europee  non  strutturali,  in  collaborazione con la sede
regionale  di  Bruxelles;  partecipa  alle  varie  sedi  nazionali  e
internazionali  in  materia  di  politiche  europee  di  coesione, di
cooperazione  e  settoriali;  orienta  le  strutture regionali per la
candidatura   a   programmi   cofinanziati   da   fondi  europei  non
strutturali»;
      «Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»:
Espleta  le  attivita'  previste  dagli  articoli  1  e 4 della legge
17 maggio  1999,  n.  144  e  successive modificazioni, in materia di
valutazione degli investimenti pubblici.
    4. All'allegato  B  del  regolamento  regionale  n.1/2002,  nelle
competenze  della  funzione  strumentale  «Legale  e contenzioso», le
parole:  «richiedendo  l'intervento,  per  le  tematiche  di maggiore
complessita',  della  struttura  competente  presso  il  dipartimento
"istituzionale"»  sono sostituite dalle seguenti: «in raccordo con la
struttura  competente  presso  la direzione regionale "Organizzazione
del personale" del dipartimento "Istituzionale"».