Art. 4. Distretti sanitari 1. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, d'intesa con il direttore generale, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla giunta regionale per la verifica di conformita' alla programmazione regionale. La conferenza assicura altresi' l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilita' dei servizi ed ai risultati di salute. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale. 2. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu' circoscrizioni comunali e' istituito il comitato di distretto, composto dai sindaci dei comuni o loro delegati, ovvero dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale comitato opera in stretto raccordo con la conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del programma delle attivita' territoriali. 3. Fermi restando i poteri di indirizzo e di verifica delle attivita' territoriali di cui all'Art. 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul programma delle attivita' territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto, e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute del programma delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'ufficio di presidenza della conferenza. Il direttore generale adotta altresi', d'intesa con il comitato di distretto, il programma delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita' sociosanitarie. 4. La conferenza, attraverso il proprio regolamento, e l'azienda unita' sanitaria locale di Bologna, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il comitato di distretto e con i distretti, tenuto conto della particolare complessita' territoriale ed organizzativa. 5. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina.