Art. 4.
                         Distretti sanitari
    1.  Fermi  restando  i  compiti  e le funzioni di cui all'Art. 11
della  legge  regionale  n.  19  del  1994 e successive modifiche, la
conferenza  territoriale sociale e sanitaria di Bologna, d'intesa con
il direttore generale, individua i distretti e modifica i loro ambiti
territoriali.   Il   direttore   generale   adotta   i  provvedimenti
conseguenti,  trasmettendoli alla giunta regionale per la verifica di
conformita'  alla  programmazione  regionale.  La conferenza assicura
altresi'  l'equa  distribuzione  delle  risorse  fra i diversi ambiti
distrettuali,  in  rapporto  agli  obiettivi  di programmazione, alla
distribuzione  ed  accessibilita'  dei  servizi  ed  ai  risultati di
salute.  Nell'ambito  delle risorse assegnate, il distretto e' dotato
di   autonomia   tecnico-gestionale   ed  economico-finanziaria,  con
contabilita'  separata  all'interno  del bilancio dell'azienda unita'
sanitaria locale.
    2.  In  ogni  ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'
circoscrizioni  comunali  e'  istituito  il  comitato  di  distretto,
composto   dai  sindaci  dei  comuni  o  loro  delegati,  ovvero  dai
presidenti  delle  circoscrizioni  facenti  parte del distretto. Tale
comitato  opera  in  stretto  raccordo con la conferenza territoriale
sociale  e  sanitaria  e  disciplina  le forme di partecipazione e di
consultazione   alla   definizione   del  programma  delle  attivita'
territoriali.
    3.  Fermi  restando  i  poteri  di  indirizzo e di verifica delle
attivita'  territoriali  di  cui  all'Art.  9,  comma  5  della legge
regionale  n.  19  del  1994  e  successive modifiche, il comitato di
distretto  esprime  parere obbligatorio sul programma delle attivita'
territoriali,  sull'assetto  organizzativo e sulla localizzazione dei
servizi  del  distretto,  e concorre alla verifica del raggiungimento
dei  risultati  di salute del programma delle attivita' territoriali.
Qualora  tale  parere risulti negativo, il direttore generale procede
solo  previo  parere  dell'ufficio di presidenza della conferenza. Il
direttore  generale  adotta  altresi',  d'intesa  con  il comitato di
distretto,  il  programma delle attivita' territoriali, limitatamente
alle attivita' sociosanitarie.
    4.  La conferenza, attraverso il proprio regolamento, e l'azienda
unita'  sanitaria  locale  di  Bologna,  attraverso l'atto aziendale,
disciplinano   rispettivamente   le  relazioni  con  il  comitato  di
distretto   e   con  i  distretti,  tenuto  conto  della  particolare
complessita' territoriale ed organizzativa.
    5.  Il  direttore  generale  nomina  i  direttori  di  distretto,
d'intesa con il comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi,
il comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di
revoca della nomina.