Art. 5.
  Interventi finanziari a sostegno del servizio sanitario regionale
    1.  La Regione, al fine di contribuire all'equilibrio finanziario
del servizio sanitario regionale, e' autorizzata a ripartire a favore
di  singole  aziende  sanitarie,  sulla  base  della  loro situazione
patrimoniale  al  31 dicembre  2002,  la  somma  complessiva  di Euro
18.930.000 nell'esercizio 2003.
    2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata a definire con proprio
atto,  sentita  la  competente commissione consiliare, i criteri e le
modalita'  di  attribuzione  alle aziende sanitarie dei contributi di
cui al comma 1.
    3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione
fa  fronte  mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di
base  (U.P.B.)  e  apposito  capitolo  nella parte spesa del bilancio
regionale,  la  cui  copertura  e'  garantita  dai fondi a tale scopo
specifico   accantonati   nell'ambito   del  fondo  speciale  di  cui
all'U.P.B.  1.7.2.2.29100  e  al  capitolo  86350  voce  n. 10 «Fondo
speciale  per  far  fronte  agli  oneri  derivanti  da  provvedimenti
legislativi  regionali in corso di approvazione - spese correnti» del
bilancio  di previsione, approvato con la legge regionale 23 dicembre
2002,  n. 39 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).
    4.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad apportare con proprio
atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a
norma  di  quanto  disposto  dall'Art.  31, comma 2, lettera d) della
legge  regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle leggi regionali 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).