Art. 6.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Le  aziende  unita' sanitarie locali di Bologna nord, Bologna
sud e Bologna citta' cessano dalla data di insediamento del direttore
generale  dell'azienda Unita' sanitaria locale di Bologna, e comunque
non  oltre  il  1° gennaio 2004. L'azienda Unita' sanitaria locale di
Bologna  subentra  a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi,
interni  ed  esterni  delle  tre  preesistenti  aziende, salvo quanto
previsto ai successivi commi 2, 3 e 6.
    2.  L'ambito territoriale dell'azienda unita' sanitaria locale di
Imola   comprende   il   territorio  del  comune  di  medicina.  Sino
all'insediamento  dei  nuovi organismi rimane in carica la conferenza
sanitaria Regione - Area metropolitana di Bologna.
    3.  Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale di
Imola  ed  il commissario straordinario dell'azienda unita' sanitaria
locale  di  Bologna  nord  adottano  i provvedimenti conseguenti alla
nuova   delimitazione  dell'ambito  territoriale  delle  aziende,  in
relazione al comma 2.
    4.  Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale di
Bologna  adotta,  anche  mediante delega a dirigente, i provvedimenti
necessari  alla  cessazione  delle aziende preesistenti e al subentro
nei precedenti rapporti giuridici.
    5.  I  collegi  sindacali  delle  aziende unita' sanitarie locali
soppresse  ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento
dei  compiti  di  cui  all'Art.  3-ter,  comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sino alla
presentazione  alla  giunta  regionale  del  bilancio per l'esercizio
relativo all'anno 2003.
    6. Il patrimonio delle aziende unita' sanitarie locali soppresse,
costituito  da  tutti  i beni mobili e immobili ad esse appartenenti,
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito
di  atti  di  liberalita', e' trasferito all'azienda Unita' sanitaria
locale  di  Bologna,  ovvero,  limitatamente  a  quello  ubicato  nel
territorio  del  comune  di  medicina,  all'azienda  Unita' sanitaria
locale  di  Imola.  La  presente  legge  costituisce  titolo  per  la
trascrizione  ai  sensi dell'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche.
    7.  In sede di formazione e revisione della pianta organica delle
farmacie,    l'amministrazione   competente   puo'   prevedere,   con
provvedimento  motivato  e  tenuto  conto  della  dislocazione  degli
esercizi  esistenti, l'istituzione di una sede farmaceutica presso le
stazioni aeroportuali situate nel proprio territorio, anche in deroga
ai criteri vigenti, al fine di rispondere alle esigenze di assistenza
di  una popolazione in transito annuale, pari ad almeno un milione di
unita'.
    8.  Le  farmacie istituite ai sensi del comma 7 sono classificate
urbane,  hanno  sede coincidente con l'area territoriale del terminal
all'interno   del   quale   le   farmacie  dovranno  essere  ubicate.
L'affidamento  delle sedi avviene per pubblico concorso, da svolgersi
secondo  le  norme  generali  previste  per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche.  Lo  svolgimento  e  la  gestione  di  detti  esercizi
farmaceutici  sono  disciplinati,  alla  stregua degli altri esercizi
farmaceutici,   dalle   rispettive   autorita'   competenti,  con  la
possibilita'  di esclusione dalla disciplina dei turni e dall'obbligo
di  chiusura  nei giorni festivi e infrasettimanali, di cui si dovra'
dare esplicitamente atto nei relativi provvedimenti.