(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 29 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire: a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle citta' e del territorio; b) la trasparenza e la qualita' del mercato; c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori; d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati; e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale; f) la compatibilita' dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale; g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione; h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attivita', proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali); i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legge regionale n. 13/2000.