Art. 10.
              Limitazioni all'esercizio dell'attivita'
    1.  La  somministrazione  di bevande aventi un contenuto alcolico
superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi
operanti  nell'ambito  di  impianti  sportivi,  fiere,  complessi  di
attrazione  dello  spettacolo  viaggiante  installati  con  carattere
temporaneo  nel  corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno,
nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
    2.  Il  sindaco  con  propria  ordinanza, sentito il parere della
commissione   di   cui   all'Art.   20,   puo'   temporaneamente   ed
eccezionalmente  estendere  tale  divieto  alle bevande con contenuto
alcolico inferiore al 21 per cento del volume.