Art. 11. Ampliamento degli esercizi 1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e' soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e puo' essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso.