Art. 11.
                     Ampliamento degli esercizi
    1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande  aperti  al  pubblico  e'  soggetto a comunicazione al comune
competente  per  territorio  e  puo' essere effettuato decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
    2.  Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato
dichiara  di  aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria  e  igienico-sanitaria,  i  regolamenti  edilizi e le norme
urbanistiche, nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso.