Art. 12. Autorizzazioni temporanee 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, puo' rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6, nonche' all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validita' solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.