Art. 12.
                      Autorizzazioni temporanee
    1.  In  occasione di riunioni straordinarie di persone il comune,
nel  cui  territorio  si  svolge  la  manifestazione, puo' rilasciare
l'autorizzazione  per  lo  svolgimento  temporaneo  dell'attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
    2.   Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'
subordinato   alla  verifica  del  possesso  da  parte  del  soggetto
richiedente  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli  5  e 6, nonche'
all'accertamento  delle  condizioni di sicurezza e del rispetto delle
norme igienico-sanitarie.
    3.   Le   autorizzazioni  temporanee  non  possono  avere  durata
superiore  a  quella  della  manifestazione e hanno validita' solo in
relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.