Art. 13.
             Disposizioni per i distributori automatici
    1.    L'installazione   di   distributori   automatici   per   la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  locali esclusivamente
adibiti  a  tale  attivita' e' soggetta alle disposizioni concernenti
l'autorizzazione  degli  esercizi  di  somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico di cui all'Art. 9.
    2.  E'  vietata  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche  di
qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.