Art. 13. Disposizioni per i distributori automatici 1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attivita' e' soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'Art. 9. 2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.