Art. 14.
                  Esercizio di attivita' accessorie
    1. L'autorizzazione di cui all'Art. 9 abilita all'installazione e
all'uso  di  apparecchi  radiotelevisivi ed impianti in genere per la
diffusione  sonora  e  di  immagini, nonche' di giochi previsti dalle
normative vigenti.