Art. 15. S u b i n g r e s s o 1. Il subingresso in proprieta' o in gestione dell'attivita' e' soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'Art. 3, comma 3 e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. 2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, puo' richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attivita' nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine puo' essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'Art. 6, comma 1. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'Art. 5.