Art. 15.
                        S u b i n g r e s s o
    1.  Il  subingresso in proprieta' o in gestione dell'attivita' e'
soggetto  a  comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche
ai  fini  di  cui  all'Art.  3, comma 3 e determina la reintestazione
dell'autorizzazione  nei  confronti  del subentrante a condizione che
sia   provato  l'effettivo  trasferimento  dell'attivita'  e  che  il
subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
    2.  In  caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta
di  un'impresa  esercitata  in  forma societaria, colui che subentra,
puo'  richiedere  la  reintestazione  dell'autorizzazione continuando
l'attivita'  nei  trecentosessantacinque  giorni successivi alla data
della morte. Tale termine puo' essere prorogato di altri sei mesi per
ragioni  non  imputabili  all'interessato.  Entro  lo  stesso termine
l'interessato  deve  essere in possesso del requisito di cui all'Art.
6,  comma  1.  L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  puo' ordinare la
cessazione   immediata   dell'attivita'   se   l'interessato   o   il
rappresentante  esercente  risulta  privo dei requisiti morali di cui
all'Art. 5.