Art. 16.
                     Revoca delle autorizzazioni
    1. Le autorizzazioni di cui all'Art. 9 sono revocate:
      a) quando  il  titolare  dell'autorizzazione,  salvo proroga in
caso  di  comprovata  necessita'  e  su  motivata istanza, non attivi
l'esercizio  entro  due  anni  dalla data del suo rilascio o sospenda
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
      b) quando  il  titolare dell'autorizzazione non risulti piu' in
possesso dei requisiti di cui all'Art. 5;
      c) quando  venga  meno la sorvegliabilita' dei locali o la loro
conformita'   alle  norme  urbanistiche,  sanitarie,  di  prevenzione
incendi  e  di  sicurezza.  In tali casi la revoca e' preceduta da un
provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'  per  una  durata  non
inferiore  a  tre  giorni  e  non superiore a novanta giorni, termine
entro  il  quale,  salvo  proroga  in caso di comprovata necessita' e
previa  motivata  istanza,  il titolare puo' ripristinare i requisiti
mancanti;
      d) quando  venga meno l'effettiva disponibilita' dei locali nei
quali  si  esercita  l'attivita'  e non venga richiesta, da parte del
proprietario dell'attivita', l'autorizzazione al trasferimento in una
nuova  sede  nel  termine  di  sei  mesi,  salvo  proroga  in caso di
comprovata necessita' e previa motivata istanza;
      e) quando   il   titolare  dell'autorizzazione  non  osservi  i
provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
      f) quando,  in  caso  di  subingresso, non si avvii l'attivita'
secondo le modalita' previste nell'Art. 15.
    2. I casi che costituiscono comprovata necessita' per le proroghe
di  cui  alle  lettere  a),  c) e d) sono individuati dagli indirizzi
generali di cui all'Art. 8.
    3.  La proroga non e' concessa in caso di mancata richiesta delle
autorizzazioni   e   abilitazioni  igienico-sanitarie,  ovvero  delle
concessioni,  autorizzazioni  o abilitazioni edilizie, ovvero in caso
di  ritardo  colpevole  nell'avvio o nella conclusione delle opere di
sistemazione edilizia dei locali.