Art. 16. Revoca delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui all'Art. 9 sono revocate: a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi; b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5; c) quando venga meno la sorvegliabilita' dei locali o la loro conformita' alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca e' preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attivita' per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e previa motivata istanza, il titolare puo' ripristinare i requisiti mancanti; d) quando venga meno l'effettiva disponibilita' dei locali nei quali si esercita l'attivita' e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attivita', l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e previa motivata istanza; e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione; f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attivita' secondo le modalita' previste nell'Art. 15. 2. I casi che costituiscono comprovata necessita' per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'Art. 8. 3. La proroga non e' concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.