Art. 17.
                        Orari degli esercizi
    1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
somministrazione  di  alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi
quelli  in  cui vengono svolte congiuntamente attivita' di vendita di
beni  o  servizi,  sono  rimessi  alla  libera  determinazione  degli
esercenti  entro  i  limiti  stabiliti dal sindaco, sentito il parere
della  commissione di cui all'Art. 20 e in conformita' agli indirizzi
generali di cui all'Art. 8, comma 1.
    2.  Gli  esercizi  devono  rispettare l'orario prescelto e devono
pubblicizzarlo    mediante   l'esposizione   di   appositi   cartelli
all'interno e all'esterno dell'esercizio.
    3.  La  giunta  regionale,  sentite  le associazioni dei pubblici
esercizi,  il  comitato  regionale  per  la  tutela  dei  diritti dei
consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003,
n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)
e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per
la  fissazione  degli  orari degli esercizi che svolgono attivita' di
intrattenimenti    musicali    e    danzanti    congiuntamente   alla
somministrazione di alimenti e bevande.