Art. 17. Orari degli esercizi 1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attivita' di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'Art. 20 e in conformita' agli indirizzi generali di cui all'Art. 8, comma 1. 2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. 3. La giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attivita' di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.