Art. 18.
                 Chiusura temporanea degli esercizi
    1.  Il  titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande  aperto  al  pubblico  e'  tenuto  a comunicare al sindaco la
chiusura  temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni
consecutivi.
    2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di
servizio,  puo'  predisporre,  sentito il parere della commissione di
cui  all'Art.  20,  programmi di apertura per turno degli esercizi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  aperti  al  pubblico. Gli
esercenti  sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli
noti  al  pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben
visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
    3.  Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti
al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o piu'
giornate di riposo settimanale.