Art. 2.
                 Ambito di applicazione della legge
    1. La presente legge si applica all'attivita' di somministrazione
al  pubblico  di  alimenti  e bevande cosi' come definita all'Art. 4,
comma  1,  lettera a) e altresi' all'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande effettuata:
      a) mediante  distributori  automatici  in locali adibiti a tale
attivita';
      b) presso il domicilio del consumatore;
      c) in locali non aperti al pubblico;
      d) su  aree  pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo
2000,  n.  15  (Norme  in  materia  di commercio al dettaglio su aree
pubbliche  in  attuazione  del  d.lgs. n. 114/1998 e «Primi indirizzi
regionali  di  programmazione  del  commercio  al  dettaglio  su aree
pubbliche»), limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.