Art. 2. Ambito di applicazione della legge 1. La presente legge si applica all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cosi' come definita all'Art. 4, comma 1, lettera a) e altresi' all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attivita'; b) presso il domicilio del consumatore; c) in locali non aperti al pubblico; d) su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche»), limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.