Art. 20.
                        Commissioni comunali
    1.  I  comuni  o le unioni di comuni istituiscono una commissione
consultiva,  presieduta dal sindaco o da un suo delegato, composta da
rappresentanti   delle  associazioni  dei  pubblici  esercizi,  delle
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori   del   settore,  delle
associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.
    2.  La  commissione  di cui al comma 1 e' nominata dal sindaco. I
criteri  di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di
funzionamento della commissione sono stabiliti dal sindaco, sentiti i
soggetti di cui al comma 1.
    3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
      a) alla programmazione dell'attivita' dei pubblici esercizi;
      b) alla  definizione  dei criteri e delle norme generali per il
rilascio  delle  autorizzazioni  relative ai pubblici esercizi e alle
loro modificazioni;
      c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attivita';
      d) ai programmi di apertura di. cui all'Art. 18, comma 2.
    4.  Per  i  comuni  che  non  provvedono entro centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge all'istituzione della
commissione  consultiva,  ai  sensi  del  comma  1,  e' istituita una
commissione  per  ciascuna comunita' montana e, per il territorio non
montano,  per  ciascuna  provincia.  Le commissioni sono nominate dai
rispettivi presidenti.