Art. 20. Commissioni comunali 1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1. 3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito: a) alla programmazione dell'attivita' dei pubblici esercizi; b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni; c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attivita'; d) ai programmi di apertura di. cui all'Art. 18, comma 2. 4. Per i comuni che non provvedono entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'istituzione della commissione consultiva, ai sensi del comma 1, e' istituita una commissione per ciascuna comunita' montana e, per il territorio non montano, per ciascuna provincia. Le commissioni sono nominate dai rispettivi presidenti.