Art. 21.
          Attivita' di somministrazione escluse dalla legge
    1.   La   presente   legge   non   si  applica  all'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
      a) ai  sensi  della disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001,
n.   135   (Riforma   della   legislazione  nazionale  del  turismo),
limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che
sono   ospitati   nella   struttura   ricettiva   in   occasione   di
manifestazioni  e convegni organizzati; nell'ambito di tali attivita'
l'esercizio   della   somministrazione   di  alimenti  e  bevande  e'
effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli
5 e 6;
      b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 5 dicembre 1985,
n.  730  (Disciplina  dell'agriturismo)  e  dalla  legge regionale 31
gennaio   1992,   n.   3  (Disciplina  regionale  dell'agriturismo  e
valorizzazione  del  territorio  rurale)  limitatamente  alle persone
alloggiate   ed   alloro   ospiti;   nell'ambito  di  tali  attivita'
l'esercizio   della   somministrazione   di  alimenti  e  bevande  e'
effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli
5 e 6;
      c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione  alla  somministrazione  di alimenti e bevande da
parte dei circoli privati).