Art. 21. Attivita' di somministrazione escluse dalla legge 1. La presente legge non si applica all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) ai sensi della disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attivita' l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e' effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6; b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e dalla legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale) limitatamente alle persone alloggiate ed alloro ospiti; nell'ambito di tali attivita' l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e' effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6; c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).