Art. 22. Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione 1. E' fatta integralmente salva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001; in luogo delle disposizioni di cui all'Art. 3, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), richiamate all'Art. 3 del decreto; si applicano le condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'Art. 9, comma 2. 2. Il requisito consistente nell'iscrizione al REC, di cui all'Art. 1 della legge n. 426/1971, richiamato dall'Art. 2 della legge n. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con uno dei requisiti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a) e b). 3. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonche' ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.