Art. 22.
  Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione
    1.  E'  fatta  integralmente salva l'applicazione del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 235/2001; in luogo delle disposizioni
di  cui  all'Art.  3, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287
(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei
pubblici  esercizi),  richiamate all'Art. 3 del decreto; si applicano
le condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'Art. 9, comma 2.
    2.  Il  requisito  consistente  nell'iscrizione  al  REC,  di cui
all'Art.  1  della  legge  n.  426/1971, richiamato dall'Art. 2 della
legge  n.  287/1991,  deve  intendersi  in  ogni caso sostituito, ove
richiesto,  con uno dei requisiti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere
a) e b).
    3.  Sono  fatte  integralmente  salve le disposizioni di cui agli
articoli  86  e  110  del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
(Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le
disposizioni  in  materia  di  sorvegliabilita'  dei locali adibiti a
pubblici  esercizi  per  la  somministrazione  di alimenti e bevande,
nonche' ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico
e sicurezza.