Art. 23.
                           S a n z i on i
    1.   A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo
autorizzatorio,  ovvero  quando questa sia stata revocata o sospesa o
decaduta,  ovvero  senza  i  requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si
applica  la  sanzione amministrativa prevista dall'Art. 17-bis, comma
1, del r.d. n. 773/1931.
    2.  Per  ogni  altra  violazione alle disposizioni della presente
legge,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  prevista dall'Art.
17-bis, comma 3, del regio decreto n. 773/1931.
    3.  Nelle  fattispecie  di  cui  ai  commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  17-ter  e 17-quater, del regio
decreto n. 773/1931.
    4.  Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato
dalla  legge  regionale  5  dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione
della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema
penale).
    5. Il comune e' competente a ricevere il rapporto di cui all'Art.
17  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al sistema
penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.