Art. 23. S a n z i on i 1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 17-bis, comma 1, del r.d. n. 773/1931. 2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 17-bis, comma 3, del regio decreto n. 773/1931. 3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del regio decreto n. 773/1931. 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale). 5. Il comune e' competente a ricevere il rapporto di cui all'Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.