Art. 24. Norme transitorie 1. Dall'entrata in vigore della presente legge i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e della frequenza al corso di aggiornamento professionale di cui all'Art. 6, comma 5, hanno diritto ad estendere la propria attivita' secondo quanto previsto all'Art. 3. 2. A seguito della comunicazione di cui all'Art. 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge n. 287/1991 con l'indicazione della nuova attivita'. 3. Il titolare di autorizzazioni di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione. 4. Il requisito professionale di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a) e' riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al REC, purche' in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione. 5. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale promuove l'aggiornamento della normativa igienico-sanitaria di riferimento per il settore delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.