Art. 24.
                          Norme transitorie
    1.  Dall'entrata  in  vigore  della  presente legge i titolari di
un'autorizzazione  ai  sensi  dell'Art.  3  della  legge n. 287/1991,
previo  aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e della frequenza
al  corso  di aggiornamento professionale di cui all'Art. 6, comma 5,
hanno  diritto  ad  estendere  la  propria  attivita'  secondo quanto
previsto all'Art. 3.
    2.  A  seguito  della  comunicazione  di cui all'Art. 3 il comune
integra  il  titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge n.
287/1991 con l'indicazione della nuova attivita'.
    3.  Il  titolare  di  autorizzazioni  di cui all'Art. 5, comma 1,
lettere a), b) e d), della legge n. 287/1991 per uno stesso esercizio
ha  diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro
un  anno  dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami
d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa
autorizzazione.
    4. Il requisito professionale di cui all'Art. 6, comma 1, lettera
a)  e' riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente
legge  risultino  aver avanzato domanda di iscrizione al REC, purche'
in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.
    5.  A  seguito  dell'entrata  in  vigore  della presente legge la
giunta    regionale    promuove   l'aggiornamento   della   normativa
igienico-sanitaria  di  riferimento per il settore delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande.