Art. 3. Tipologia dell'attivita' 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia cosi' definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria. 3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attivita' o le attivita' individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'Art. 8 che intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria.