Art. 3.
                      Tipologia dell'attivita'
    1.  Gli  esercizi  di somministrazione di alimenti e bevande sono
costituiti  da  una  unica  tipologia cosi' definita: esercizi per la
somministrazione  di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione.
    2.  Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti
e   bevande   nei  limiti  previsti  dalla  specifica  autorizzazione
sanitaria.
    3.  Il  titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande  ha  l'obbligo  di  comunicare  al  comune  l'attivita'  o le
attivita'  individuate  per tipologia negli indirizzi generali di cui
all'Art.    8    che   intende   esercitare   nei   limiti   previsti
dall'autorizzazione sanitaria.