Art. 4.
                       D e f i n  i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge si intende:
      a) per  somministrazione  al  pubblico di alimenti e bevande la
vendita  per  il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui
gli  acquirenti  consumano  i prodotti nei locali dell'esercizio o in
una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
      b) per   superficie  aperta  al  pubblico  l'area  adiacente  o
comunque  pertinente  al  locale  cui  si riferisce l'autorizzazione,
ottenuta  in  concessione  o  autorizzazione temporanea se pubblica o
comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
      c) per  somministrazione  di alimenti e bevande in esercizi non
aperti  al  pubblico  l'attivita' svolta dalle mense aziendali, dagli
spacci  annessi  ad  aziende,  amministrazioni, enti e scuole nonche'
quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
      d) per  attrezzature  di  somministrazione  tutti i mezzi e gli
strumenti  finalizzati  a consentire il consumo di alimenti e bevande
nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e
le  stoviglie  di  qualsiasi  materiale,  ritenute idonee dalle leggi
sanitarie vigenti;
      e) per   somministrazione   nel   domicilio   del  consumatore,
l'organizzazione  nel  domicilio  dello  stesso  di  un  servizio  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  rivolto esclusivamente al
consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
      f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma
anche  il  locale  in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o
per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.