Art. 5. Requisiti morali per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) sono stati dichiarati falliti; b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a due anni; c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; d) hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale; e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita) e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 2. In caso di societa', associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attivita' di somministrazione, nonche' da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione. 4. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine puo' avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.