Art. 5.
Requisiti  morali  per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
                        di alimenti e bevande
    1.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di somministrazione di
alimenti  e  bevande,  salvo  che abbiano ottenuto la riabilitazione,
coloro che:
      a) sono stati dichiarati falliti;
      b) hanno  riportato  una  condanna  a  pena  restrittiva  della
liberta' personale superiore a due anni;
      c) hanno  riportato  una condanna per reati contro la moralita'
pubblica  e  il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica,
compresi  i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale;
per   delitti  commessi  in  stato  di  ubriachezza  o  in  stato  di
intossicazione  da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione
dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  il gioco
d'azzardo,  le  scommesse  clandestine e la turbativa di competizioni
sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
      d) hanno   riportato   due  o  piu'  condanne  nel  quinquennio
precedente  per  delitti  di frode nella preparazione o nel commercio
degli  alimenti,  compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII,
capo II, del codice penale;
      e) sono  sottoposti  a  una  delle misure di prevenzione di cui
all'Art.  3  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per  la  pubblica  moralita)  e  successive  modificazioni, o nei cui
confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio  1965,  n.  575  (Disposizioni  contro  la mafia) e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero  sono sottoposti a misure di
sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza;
      f) hanno  riportato condanna per delitti contro la personalita'
dello  Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la
persona  commessi  con  violenza,  o  per  furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
    2.  In  caso  di societa', associazioni o organismi collettivi, i
requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere posseduti dal legale
rappresentante,   da   altra   persona   delegata   all'attivita'  di
somministrazione,  nonche' da tutti i soci e dai membri del consiglio
di  amministrazione  laddove  esistente  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252 (Regolamento
recante  norme  per  la  semplificazione dei procedimenti relativi al
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
    3.  Nelle  ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il
divieto  di  ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni
a  decorrere  dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in
qualsiasi  altro  modo  estinta. Nel caso di sospensione condizionale
della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per
l'esercizio della somministrazione.
    4.   Il   comune   al   quale   viene   richiesto   il   rilascio
dell'autorizzazione    per    l'esercizio    delle    attivita'    di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  accerta  il  possesso dei
requisiti  di  cui al comma 1. A tal fine puo' avvalersi della Camera
di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  (CCIAA)
territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche
tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.