Art. 6. Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di societa', associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'Art. 5, nonche' di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto; b) aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni, per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera b), coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS. 3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' effettuato ai sensi dell'Art. 5, comma 4. 4. Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a), e' valido altresi' ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel settore alimentare e quale formazione igienico-sanitaria ai sensi della normativa vigente del titolare dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande o suo preposto, finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. 5. Le modalita' di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi gia' esercita l'attivita' di somministrazione, sono definiti con deliberazione della giunta regionale. 6. La giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 5 anche tramite convenzioni con altri soggetti. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, turismo, e servizi piu' rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le CCIAA.