Art. 6.
Requisiti    professionali    per   l'esercizio   dell'attivita'   di
               somministrazione di alimenti e bevande
    1.  L'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande  e' subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa
individuale   o,  in  caso  di  societa',  associazione  o  organismi
collettivi,  in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei
requisiti  morali  di  cui  all'Art.  5,  nonche' di uno dei seguenti
requisiti:
      a) avere  frequentato con esito positivo un corso professionale
per   la   somministrazione   di   alimenti  e  bevande  istituito  o
riconosciuto  dalla  Regione  Lombardia o da un'altra Regione o dalle
province  autonome  di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di
un  diploma  di  scuola  alberghiera  o titolo equivalente legalmente
riconosciuto;
      b) aver  superato,  davanti  ad apposita commissione costituita
presso  la  CCIAA, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande;
      c) essere   stato   iscritto,   nel   quinquennio   antecedente
all'entrata  in vigore della presente legge, al Registro Esercenti il
Commercio  (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina
del   commercio)  e  successive  modificazioni,  per  l'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande.
    2.  Sono  ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera b), coloro
che  hanno  assolto  agli  obblighi  scolastici  e  hanno prestato la
propria  opera,  per  almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso
imprese  esercenti  la  somministrazione  al  pubblico  di alimenti e
bevande,   in   qualita'   di  dipendente  qualificato  addetto  alla
somministrazione,  oppure,  se  trattasi di coniuge, parente o affine
entro  il  terzo  grado  dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore
familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
    3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
effettuato ai sensi dell'Art. 5, comma 4.
    4.  Il  possesso  del  requisito  cui  al comma 1, lettera a), e'
valido altresi' ai fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel
settore  alimentare  e  quale  formazione igienico-sanitaria ai sensi
della    normativa    vigente    del   titolare   dell'attivita'   di
somministrazione  di  alimenti  e bevande o suo preposto, finalizzata
alla   prevenzione  ed  al  controllo  delle  malattie  trasmesse  da
alimenti.
    5.  Le  modalita'  di  organizzazione,  la durata, le materie e i
requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui
al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del
corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento
obbligatorio  per  chi gia' esercita l'attivita' di somministrazione,
sono definiti con deliberazione della giunta regionale.
    6.  La  giunta  regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di
cui  al  comma  5 anche tramite convenzioni con altri soggetti. A tal
fine  saranno  considerate  in  via prioritaria le organizzazioni del
commercio,   turismo,   e  servizi  piu'  rappresentative  a  livello
regionale, gli enti da queste costituiti e le CCIAA.