Art. 7. Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea 1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 anche per il periodo di residenza in Italia dei: a) cittadini e societa' dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di societa' l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e' esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione; b) cittadini degli Stati membri dell'UE e societa' costituite in conformita' con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attivita' presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche). 2. Il comune per le verifiche di cui al comma 1 puo' avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.