Art. 7.
Disposizioni  per  i  cittadini  dei  Paesi non europei e dell'Unione
                               europea
    1.   Il   comune   al   quale   viene   richiesto   il   rilascio
dell'autorizzazione    per    l'esercizio    delle    attivita'    di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  accerta  il  possesso dei
requisiti  di  cui  agli  articoli  5  e  6  anche  per il periodo di
residenza in Italia dei:
      a) cittadini  e  societa' dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea  (UE)  che possono esercitare l'attivita' di somministrazione
al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  nel  rispetto delle normative
internazionali  e  degli  indirizzi  di programmazione regionale. Nel
caso  di societa' l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 5
e 6 e' esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;
      b) cittadini  degli  Stati membri dell'UE e societa' costituite
in  conformita'  con  la  legislazione di uno Stato membro dell'UE ed
aventi  la  sede  sociale,  l'amministrazione centrale o il centro di
attivita'  principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso
in  cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro
attivita' presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di
uno  Stato  membro dell'UE, secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo  20  settembre  2002,  n. 229 (Attuazione della direttiva
1999/42/CE  che  istituisce  un  meccanismo  di  riconoscimento delle
qualifiche   per   le   attivita'  professionali  disciplinate  dalle
direttive  di  liberalizzazione  e  dalle  direttive  recanti  misure
transitorie  e  che  completa  il  sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche).
    2.  Il  comune  per le verifiche di cui al comma 1 puo' avvalersi
della  CCIAA  territorialmente  competente  sulla base di convenzioni
stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima
CCIAA.