Art. 8. Programmazione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative: a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinche' venga assicurata la trasparenza e la celerita' dell'azione amministrativa; b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilita', traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico; c) alle attivita' svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; d) alle modalita' di tutela dei locali storici. 3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, il piu' equilibrato rapporto tra domanda e offerta ed il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1. 4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attivita' di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e ai tre esercizi similari. L'attivita' di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e' pari almeno altre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande e' effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attivita' di intrattenimento. Non costituisce attivita' di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d) nel domicilio del consumatore; e) nelle attivita' svolte in forma temporanea di cui all'Art. 12; f) nelle attivita' svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunita' religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine; g) nelle attivita' da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.