Art. 8.
Programmazione  delle  attivita'  di  somministrazione  di alimenti e
                               bevande
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge,  sentito  il  parere  delle  rappresentanze degli enti locali,
delle   associazioni  dei  pubblici  esercizi,  delle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  del  settore  e  delle organizzazioni dei
consumatori  maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale, la
giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa
gli  indirizzi  di  carattere  generale sulla base dei quali i comuni
stabiliscono  i  criteri  per  il rilascio delle autorizzazioni degli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
    2.  Gli  indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i
comuni relative:
      a) al  procedimento  concernente le richieste di autorizzazione
relative  agli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e bevande
affinche'  venga assicurata la trasparenza e la celerita' dell'azione
amministrativa;
      b) ai   criteri  localizzativi  dei  nuovi  insediamenti  degli
esercizi  di  somministrazione  di alimenti e bevande con particolare
riguardo  a  fattori  di mobilita', traffico, inquinamento acustico e
ambientale,  all'armonica  integrazione con le altre funzioni ed alla
disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico;
      c) alle  attivita' svolte dagli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande;
      d) alle modalita' di tutela dei locali storici.
    3.  Gli  indirizzi  ed  i criteri di cui al comma 1 devono tenere
conto  dei  consumi  extra-domestici,  della  popolazione residente e
fluttuante,  dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del
territorio  regionale al fine di assicurare la migliore funzionalita'
e  produttivita'  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti e
bevande,  il  piu'  equilibrato  rapporto tra domanda e offerta ed il
perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1.
    4.  La  programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  relative  all'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
      a) negli  esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di
alimenti  o  bevande  viene  svolta  congiuntamente  ad  attivita' di
intrattenimento,  in  sale  da  ballo,  locali notturni, stabilimenti
balneari,  impianti  sportivi e ai tre esercizi similari. L'attivita'
di   intrattenimento  si  intende  prevalente  nei  casi  in  cui  la
superficie  utilizzata  per  il  suo svolgimento e' pari almeno altre
quarti   della  superficie  complessiva  a  disposizione,  esclusi  i
magazzini,  i  depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione
di  alimenti  e bevande e' effettuata esclusivamente nei confronti di
chi  usufruisce  a  pagamento  dell'attivita' di intrattenimento. Non
costituisce  attivita'  di  intrattenimento  la  semplice  musica  di
accompagnamento e compagnia;
      b) negli  esercizi  situati  all'interno delle aree di servizio
delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni
dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
      c) nelle  mense  aziendali  e  negli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni,  enti  e  scuole nei quali la somministrazione viene
effettuata  esclusivamente  nei  confronti del personale dipendente e
degli studenti;
      d) nel domicilio del consumatore;
      e) nelle  attivita'  svolte in forma temporanea di cui all'Art.
12;
      f) nelle  attivita'  svolte  direttamente,  nei limiti dei loro
compiti   istituzionali,  da  ospedali,  case  di  cura,  parrocchie,
oratori,  comunita'  religiose,  asili  infantili,  case  di  riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
      g) nelle attivita' da effettuarsi all'interno di musei, teatri,
sale da concerto e simili.