Art. 9. Funzioni autorizzatorie dei comuni 1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge e degli atti connessi e' di competenza del comune competente per territorio. 2. I comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione degli indirizzi generali di cui all'Art. 8, comma 1, stabiliscono con deliberazione del consiglio comunale, sentito il parere della commissione di cui all'Art. 20, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative altrasferimento di sede. 3. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. 4. La domanda di autorizzazione e' presentata al comune competente con l'indicazione delle generalita' o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalita' del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attivita'. 5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione e' attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente. 6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate: a) alla disponibilita' da parte dell'interessato, gia' all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attivita'; b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio; c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicita' dei locali e di quello di prevenzione incendi. 7. L'accoglimento o il rigetto della domanda e' comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. 8. Prima di iniziare l'attivita' e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonche' con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento. 10. Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. 1. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, puo' stabilire le condizioni per l'esercizio delle attivita' di somministrazione effettuate in forma stagionale. 12. L'autorizzazione e' rilasciata a tempo indeterminato ed ha validita' esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA puo' svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'Art. 5. 13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla giunta regionale, al prefetto, al questore, alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e alla CCIAA. 14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facolta' di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione. 15. La delega dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l'esercizio dell'attivita' medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.