Art. 9.
                 Funzioni autorizzatorie dei comuni
    1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge
e  degli  atti  connessi  e'  di competenza del comune competente per
territorio.
    2.  I  comuni,  entro  centottanta  giorni  dall'emanazione degli
indirizzi  generali  di  cui  all'Art.  8,  comma 1, stabiliscono con
deliberazione   del  consiglio  comunale,  sentito  il  parere  della
commissione  di cui all'Art. 20, i criteri relativi al rilascio delle
nuove autorizzazioni e di quelle relative altrasferimento di sede.
    3.  L'apertura  e  il  trasferimento  di  sede  degli esercizi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  aperti  al  pubblico sono
soggetti  ad  autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio
e' ubicato l'esercizio.
    4.   La   domanda  di  autorizzazione  e'  presentata  al  comune
competente con l'indicazione delle generalita' o della denominazione,
o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalita'
del  richiedente  e  dell'ubicazione  del locale nel quale si intende
esercitare l'attivita'.
    5.  Le  domande  di  rilascio  dell'autorizzazione sono esaminate
secondo   l'ordine   cronologico   di   presentazione.   La  data  di
presentazione  e'  attestata  dal  timbro postale di spedizione della
raccomandata  con  la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso
di  presentazione  della  domanda a mano, dall'apposizione su di essa
del timbro datario dell'ufficio ricevente.
    6.  L'esame  della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non
sono subordinate:
      a) alla disponibilita' da parte dell'interessato, gia' all'atto
della  presentazione  della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei
locali nei quali intende esercitare l'attivita';
      b)   all'indicazione   dell'eventuale   persona   da   preporre
all'esercizio;
      c) alla  presentazione  preventiva del certificato sanitario di
igienicita' dei locali e di quello di prevenzione incendi.
    7.  L'accoglimento  o  il  rigetto  della  domanda  e' comunicato
all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda attestata dal protocollo del comune.
    8.    Prima    di   iniziare   l'attivita'   e   comunque   entro
trecentosessantacinque   giorni   dal   rilascio  dell'autorizzazione
comunale  il  soggetto  deve  porsi  in  regola con le vigenti norme,
prescrizioni  e  autorizzazioni  in  materia edilizia, urbanistica ed
igienico-sanitaria,  nonche'  con  le disposizioni sulla destinazione
d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
    9.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la
conformita'  del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno  17  dicembre  1992,  n.  564 (Regolamento concernente i
criteri  di  sorvegliabilita'  dei locali adibiti a pubblici esercizi
per  la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di
verificarne  la  sussistenza  quando  cio'  non  sia possibile in via
preventiva.  Il  comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita'
dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.
    10. Le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande devono
essere  esercitate  nel  rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonche'  di  quelle  sulla  destinazione  d'uso  dei  locali  e degli
edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme
e prescrizioni violate.
    1.  Il  comune,  nell'ambito  dei criteri di cui al comma 2, puo'
stabilire   le   condizioni   per   l'esercizio  delle  attivita'  di
somministrazione effettuate in forma stagionale.
    12.  L'autorizzazione  e'  rilasciata a tempo indeterminato ed ha
validita'  esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in
qualsiasi  momento,  anche  su  richiesta  del  comune, la CCIAA puo'
svolgere   controlli  a  campione  sul  permanere  del  possesso  dei
requisiti di cui all'Art. 5.
    13. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il comune
ne  comunica  gli  estremi,  anche  in  via  telematica,  alla giunta
regionale,  al  prefetto,  al questore, alla azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente e alla CCIAA.
    14.   Gli   esercizi   di  somministrazione  aperti  al  pubblico
autorizzati  ai  sensi  del  comma  1  hanno  facolta' di vendere per
asporto   i   prodotti  per  i  quali  sono  stati  autorizzati  alla
somministrazione.
    15.  La  delega  dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande  al soggetto preposto per l'esercizio dell'attivita' medesima
deve  essere  comunicata  al  comune  competente  entro trenta giorni
dall'avvenuto conferimento.