Art. 10.
                   Integrazione di documentazioni
    1. Nel caso di carenza di documentazione il servizio provvede per
una   sola   volta   a  richiedere  agli  interessati  l'invio  della
documentazione mancante, ovvero l'integrazione della documentazione o
delle  informazioni incomplete. Gli interessati sono tenuti a fornire
quanto  richiesto  entro  il  termine  perentorio  ed inderogabile di
trenta  giorni  dalla  data  di ricevimento della richiesta a pena di
archiviazione del progetto o di revoca dei contributi.