Art. 11. Ispezioni e controlli 1. Durante il periodo di realizzazione dell'intervento il servizio puo' disporre ispezioni a campione per: a) verificare la coerenza fra l'attivita' proposta e quella in corso di realizzazione; b) verificare la presenza del numero degli allievi; c) verificare la tenuta dei registri. 2. Entro dodici mesi dalla data di rendicontazione, il servizio puo' disporre controlli presso i soggetti di cui all'Art. 2 per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione nonche' la veridicita' e la regolarita' delle dichiarazioni prodotte. 3. I soggetti preposti ai controlli hanno libero accesso alla documentazione relativa alle attivita' realizzate con il finanziamento di cui trattasi, necessaria anche per la stesura del verbale di regolare utilizzo delle somme erogate.