Art. 11.
                        Ispezioni e controlli
    1.   Durante  il  periodo  di  realizzazione  dell'intervento  il
servizio puo' disporre ispezioni a campione per:
      a) verificare  la coerenza fra l'attivita' proposta e quella in
corso di realizzazione;
      b) verificare la presenza del numero degli allievi;
      c) verificare la tenuta dei registri.
    2.  Entro  dodici mesi dalla data di rendicontazione, il servizio
puo'  disporre  controlli  presso  i  soggetti  di cui all'Art. 2 per
verificare  il  rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di
concessione   nonche'   la   veridicita'   e   la  regolarita'  delle
dichiarazioni prodotte.
    3.  I  soggetti  preposti  ai controlli hanno libero accesso alla
documentazione    relativa   alle   attivita'   realizzate   con   il
finanziamento  di  cui  trattasi, necessaria anche per la stesura del
verbale di regolare utilizzo delle somme erogate.