Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1.  Il  finanziamento  puo'  essere  richiesto  dai sottoelencati
soggetti:
      a) istituzioni   scolastiche   sedi   dei  centri  territoriali
permanenti  per  l'istruzione  e  la  formazione  in  eta' adulta (in
seguito denominati C.T.P.);
      b) istituti scolastici statali;
      c) enti locali;
      d) enti di formazione, operanti in Regione, riconosciuti idonei
ai  sensi  della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento
della formazione professionale»;
      e) associazioni   iscritte  alla  prima  sezione  del  registro
previsto  dall'Art.  52  del  decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 con sede in Friuli-Venezia Giulia;
      f) associazioni  per gli immigrati iscritte all'albo regionale,
previsto  dall'Art.  5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46
«Istituzione dell'ente regionale per i problemi dei migranti».