Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Il finanziamento puo' essere richiesto dai sottoelencati soggetti: a) istituzioni scolastiche sedi dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta (in seguito denominati C.T.P.); b) istituti scolastici statali; c) enti locali; d) enti di formazione, operanti in Regione, riconosciuti idonei ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento della formazione professionale»; e) associazioni iscritte alla prima sezione del registro previsto dall'Art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con sede in Friuli-Venezia Giulia; f) associazioni per gli immigrati iscritte all'albo regionale, previsto dall'Art. 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 «Istituzione dell'ente regionale per i problemi dei migranti».