Art. 4.
Modalita' di presentazione delle domande e documentazione da allegare
    1.  Le domande per la concessione del finanziamento, sottoscritte
dal  legale  rappresentante  dei  soggetti  di cui all'Art. 2, devono
pervenire al servizio per le politiche della pace, della solidarieta'
e  dell'associazionismo  (in  seguito  denominato  servizio) entro il
1° marzo e il 20 settembre di ogni anno.
    2. Le domande devono essere corredate da:
      a) sede, orario e durata del corso;
      b) relazione   illustrativa   del   corso   da  realizzare  con
l'indicazione dei contenuti e degli obiettivi;
      c) elenco dei partecipanti;
      d) quadro  analitico delle previsioni di spesa per l'attuazione
del programma.