Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande e documentazione da allegare 1. Le domande per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'Art. 2, devono pervenire al servizio per le politiche della pace, della solidarieta' e dell'associazionismo (in seguito denominato servizio) entro il 1° marzo e il 20 settembre di ogni anno. 2. Le domande devono essere corredate da: a) sede, orario e durata del corso; b) relazione illustrativa del corso da realizzare con l'indicazione dei contenuti e degli obiettivi; c) elenco dei partecipanti; d) quadro analitico delle previsioni di spesa per l'attuazione del programma.