Art. 5.
                Criteri per il riparto delle risorse
    1.  I  finanziamenti  sono concessi ai soggetti di cui all'Art. 2
secondo il seguente ordine di priorita':
      a) C.T.P.;
      b) istituti scolastici statali;
      c) i beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), d), e)
ed f).
    2.  All'interno  di  ogni categoria di cui al comma 1, in caso di
insufficienza  delle risorse disponibili il contributo viene concesso
in misura proporzionalmente ridotta.