Art. 5. Criteri per il riparto delle risorse 1. I finanziamenti sono concessi ai soggetti di cui all'Art. 2 secondo il seguente ordine di priorita': a) C.T.P.; b) istituti scolastici statali; c) i beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f). 2. All'interno di ogni categoria di cui al comma 1, in caso di insufficienza delle risorse disponibili il contributo viene concesso in misura proporzionalmente ridotta.