Art. 7.
                        Misura del contributo
    1.  Ai  soggetti  beneficiari e' assegnato un finanziamento cosi'
calcolato:
      a) una prima parte determinata, in proporzione al numero di ore
per  corso, nella misura massima complessiva di Euro 80,00 orari, per
quanto concerne l'Art. 6, comma 1, lettere a) e b);
      b) una seconda parte determinata dalle spese di cui all'Art. 6,
comma 1, lettere c) e d).
    2.  I corsi non possono prevedere una durata inferiore a quaranta
ore e superiore a ottanta ore.