Art. 7. Misura del contributo 1. Ai soggetti beneficiari e' assegnato un finanziamento cosi' calcolato: a) una prima parte determinata, in proporzione al numero di ore per corso, nella misura massima complessiva di Euro 80,00 orari, per quanto concerne l'Art. 6, comma 1, lettere a) e b); b) una seconda parte determinata dalle spese di cui all'Art. 6, comma 1, lettere c) e d). 2. I corsi non possono prevedere una durata inferiore a quaranta ore e superiore a ottanta ore.