Art. 8. Modalita' di attuazione dei corsi 1. Il numero degli iscritti ad ogni corso non puo' essere inferiore a otto e superiore a sedici. Il corso si deve concludere con un numero di partecipanti non inferiore al 75% degli iscritti. 2. L'avvio e la conclusione dell'attivita' devono essere comunicate per iscritto al servizio. Con la comunicazione di avvio, il beneficiario del contributo dovra' inoltre presentare il calendario del corso nonche' i nominativi dei docenti. Eventuali modifiche al calendario delle lezioni o delle sedi, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto anche via fax. 3. La frequenza degli allievi al corso e' comprovata dalla firma che gli stessi appongono sui registri che tutti i soggetti attuatori hanno l'obbligo di predisporre. 4. Per ogni allievo e' richiesta una frequenza minima pari a due terzi delle ore complessive del corso. 5. Alla conclusione dei corsi sara' rilasciato un attestato di frequenza comprovante le competenze linguistiche acquisite. 6. I corsi, per facilitare particolari fasce di utenti, possono essere attivati anche durante il periodo estivo.