Art. 8.
                  Modalita' di attuazione dei corsi
    1.  Il  numero  degli  iscritti  ad  ogni  corso  non puo' essere
inferiore  a  otto  e superiore a sedici. Il corso si deve concludere
con un numero di partecipanti non inferiore al 75% degli iscritti.
    2.   L'avvio   e  la  conclusione  dell'attivita'  devono  essere
comunicate  per  iscritto al servizio. Con la comunicazione di avvio,
il   beneficiario   del   contributo  dovra'  inoltre  presentare  il
calendario  del  corso  nonche'  i  nominativi dei docenti. Eventuali
modifiche  al  calendario  delle  lezioni o delle sedi, devono essere
comunicate tempestivamente per iscritto anche via fax.
    3.  La frequenza degli allievi al corso e' comprovata dalla firma
che  gli stessi appongono sui registri che tutti i soggetti attuatori
hanno l'obbligo di predisporre.
    4.  Per ogni allievo e' richiesta una frequenza minima pari a due
terzi delle ore complessive del corso.
    5.  Alla  conclusione  dei corsi sara' rilasciato un attestato di
frequenza comprovante le competenze linguistiche acquisite.
    6.  I  corsi, per facilitare particolari fasce di utenti, possono
essere attivati anche durante il periodo estivo.